VIAGGI ANNULLATI E VOUCHER: LA DECISIONE AI TRIBUNALI
La normativa italiana ha concesso ai vettori la possibilità di emettere un voucher sostitutivo dell’importo dei viaggi annullati a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 anziché procedere con il rimborso degli importi corrisposti, disattendendo così le norme europee in materia che prevedono il diritto al rimborso come rimedio prioritario.
Nonostante sul punto sia intervenuta l’Antitrust e la Commissione Europea abbia aperto due procedure di infrazione nei confronti dell’Italia, il nostro legislatore si è limitato ad estendere la validità dei voucher emessi dai vettori di trasporto passeggeri fino a 18 mesi dalla data di emissione. Soltanto se l’utente non riuscirà ad usufruire del voucher entro i 18 mesi previsti dalla norma avrà diritto al rimborso del viaggio.
Pertanto, in attesa di una presa di posizione ufficiale dell’Unione Europea, i consumatori che abbiano subito disservizi legati all’emergenza sanitaria dovranno rivolgersi ai Giudici nazionali, i quali potrebbero trovarsi nella condizione di disapplicare la norma interna che si assume essere in contrasto con la norma europea in virtù del principio di supremazia del diritto europeo sul diritto nazionale, così come sancito dai Trattati istitutivi, in particolare dall’art. 4 del TUE.